ASSUNZIONI FASE C - ESITI INCONTRO AL MIUR IN DATA 19 novembre 2015

 
 
ASSUNZIONI FASE C - ESITI INCONTRO AL MIUR IN DATA 19 novembre 2015
 
Nell'incontro tenutosi al Miur in data odierna, è emerso che:
a - convocazioni per la scelta della sede: tutti gli aspiranti devono essere convocati, compresi coloro che differiscono la presa di servizio; è possibile delegare persona di fiducia
b - ai fini dell'eventuale differimento della presa di servizio "conta la posizione di stato giuridico al momento della convocazione" e non quella posseduta fino al giorno precedente. Pertanto chi ha in corso una supplenza fino al 30 giugno/31 agosto, al momento della convocazione differisce la presa di servizio al 1° luglio/1° settembre. Chi invece, pur avendo oggi una supplenza 30 giugno/31 agosto, a tempo pieno o su spezzone, voglia assumere servizio sul nuovo posto di potenziamento, dovrà risolvere il contratto almeno il giorno prima della convocazione che ciascun ufficio ha fissato. La possibilità dunque di lasciare la supplenza, che nelle precedenti occasioni di incontro era stata negata, oggi invece viene esplicitamente consentita. Tale opportunità vale per tutti i contratti a tempo determinato 30 giugno/31 agosto per tutti i docenti, compresi i supplenti all'estero, gli insegnanti di religione incaricati, gli ATA e il personale educativo;
c - anche al supplente che all'atto della convocazione nella fase C sia ancora titolare di una supplenza fino all'avente titolo (province nelle quali non siano ancora state rese disponibili le graduatorie o non sia siano ancora concluse le operazioni di riassegnazione delle supplenze) è consentito il differimento della presa di servizio nell'attesa che sia definita la propria posizione; ovviamente se l'interessato vuole assumere servizio decade dalla supplenza;
d - è possibile, su istanza degli interessati differire la presa di servizio al 1° settembre 2016, per tutti coloro che hanno in essere un rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato. Questa possibilità si applica anche agli ATA di ruolo, agli IrC di ruolo, al personale educativo di ruolo nonchè a tutti i dipendenti delle scuole non statali e nei casi di mandato amministrativo o parlamentare. Ulteriori richieste motivate potranno essere valutate dagli USR (ovviamente il personale già di ruolo che volesse invece assumere immediatamente servizio potrà tranquillamente farlo);
e - non è possibile per chi ha un contratto di supplenza su spezzone, accettare solo uno spezzone sul posto di potenziamento per completare l'orario. Il MIUR ha cambiato idea rispetto a quanto precedentemente affermato, in quanto non sarebbero compatibili al SIDI la contemporaneità tra un contratto a T.D. e uno a T.I. Per l'eventuale completamento l'interessato che vuole conservare la supplenza sullo spezzone con conseguente differimento della presa di servizio, dovrà aspettare che sul posto di potenziamento non coperto si proceda alla nomina dei supplenti e in tale circostanza può aspirare, se ha diritto, all'eventuale completamento.
Infatti il MIUR ha confermato che sui posti comuni rimasti vacanti per mancanza di aspiranti, ovvero sui posti sui quali i neo assunti hanno differito la presa di servizio, saranno assegnate supplenze. Sui posti di sostegno invece, nel caso non ci siano titolari che assumono servizio, non si potrà nominare il supplente in quanto tali posti saranno disponibili solo nell'organico di diritto 2016/17.
Incredibile il volta faccia dell'amministrazione sui posti dei vicari: nelle scuole in cui tali posti non sono coperti con organico di potenziamento, i vicari non potranno conservare l'esonero a meno che non sia possibile utilizzare un neo assunto di classe di concorso affine. L'amministrazione ritiene che tale possibiltà si possa realizzare per classi di concorso relative alla secondaria di primo e secondo grado (ad esempio un neo assunto sulla A050 può essere mandato nella scuola media per conservare il vicario della A043) mentre, sempre l'amministrazione, ritiene non ci siano soluzioni perchè siano conservati gli esoneri dei vicari dell'infanzia e di religione. Abbiamo dichiarato scandalosa questa situazione, invitando l'amministrazione a ricercare soluzioni che è assolutamente doveroso trovare per garantire la continuità didattica, il rispetto del lavoro fin'ora svolto dai colleghi con incarico di vicario e il diritto del supplente a rimanere (abbiamo suggerito a tal fine che sia data la possibilità alle scuole interesate di riutilizzare i posti non assegnati o per i quali ci sia differimento della presa di servizio, attribuendoli per questo anno scolastico alle classi di concorso/posti dei vicari, compresi i casi di IrC.
Ultima novità riguarda la possibilità per gli assunti nella scuola secondaria di secondo grado, di essere assegnati a una scuola superiore ma utilizzati sulla scuola secondaria di primo grado o sulla primaria. Agli stessi è consentito effettuare l'anno di prova sulla classe di concorso di assunzione anche se il servizio viene prestato in ordine di scuola diverso. All'obiezione, sollevata da tutte le OO.SS., che ciò contrasterebbe con le limitazioni sulla validità dell'anno di prova contenute nel DM 850/2015 (che rigidamente prevede la necessità di svolgere il servizio nello stesso ordine di scuola di assunzione in ruolo) l'amministrazione ha sostenuto che la particolarità dell'attività che si svolge sui posti di potenziamento giustifica l'eccezione alla regola.
Sorge spontanea la domanda: chi farà il tutor in queste situazioni?