"Bonus mamme", dal 27 marzo all'8 aprile sarà possibile inviare le richieste

"Bonus mamme", dal 27 marzo sarà possibile inviare le richieste

Com’è noto, la legge 30 dicembre 2023 n. 213 ha introdotto il cosiddetto “Bonus mamme”, ovvero l’esonero della contribuzione previdenziale, fino a un massimo di 3000 euro annui, per le lavoratrici madri. In particolare, l’articolo 1, comma 180 riconosce l’esonero

- alle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

- In via sperimentale, il successivo comma 181 riconosce il medesimo esonero anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Alla luce delle disposizioni di legge, il beneficio potrà essere fruito:

  • dal personale scolastico (docente ed ATA) assunto a tempo indeterminato anche se ancora in periodo di prova;
  • dal personale Dirigente Scolastico.

Dal 27 marzo all'8 aprile sarà possibile per le lavoratrici della scuola richiedere l’applicazione dello sgravio sui contributi previdenziali.

Per chiedere l’applicazione dello sgravio, il cui importo può essere al massimo di 3.000 euro l’anno (250 euro mensili), l’utente deve effettuare il login nell‘area riservata in alto a destra all’interno del sito del Ministero (http://mim.gov.it) accedendo con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Effettuato l’accesso nell’area riservata l’utente dovrà selezionare il servizio “Decontribuzione di maternità” nell’elenco di tutti i servizi (menù -> servizi -> tutti i servizi).

Il servizio è disponibile a partire dalle ore 14.00 del giorno 27 marzo e resterà attivo fino al giorno 8 aprile alle ore 14.00.

Una volta effettuato l’accesso all’istanza, i dati anagrafici della lavoratrice verranno compilati automaticamente (eventuali rettifiche possono essere effettuate dalla funzione Gestione profilo -> Modifica dati personali sempre nell’area riservata).

Nell’istanza le lavoratrici in possesso dei requisiti previsti dalla circolare INPS n. 27 del 31 gennaio 2024 dovranno indicare i dati anagrafici dei figli (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale).

È possibile indicare da due ad un massimo tre figli. In caso di lavoratrice madre di più di tre figli è necessario includere tra quelli comunicati il codice fiscale del figlio più piccolo.

Nel caso si indichino solo due figli, si ricorda che nella circolare INPS citata, al paragrafo condizioni di spettanza dell’esonero, è indicato che: <<Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero trova applicazione anche in favore delle lavoratrici madri di due figli, a condizione che il figlio più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).>>

Compilata l’istanza, l’utente dovrà procedere all’inoltro con lo specifico pulsante e potrà successivamente scaricarla in pdf.

Ulteriori informazioni sono reperibili consultando il seguente link.

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Patrizia D’Onofrio