Sottoscrizione accordo integrazioni e modifiche CCNI mobilità personale scolastico

Sottoscrizione accordo integrazioni e modifiche CCNI mobilità personale scolastico 

Nella mattinata del 21 febbraio è stato firmato l’accordo sulle integrazioni e modifiche al CCNI riguardante la mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2024/25, sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL (CISL Scuola, FLC CGIL, SNALS Confsal, GILDA Unams, ANIEF).

Le date previste per la presentazione delle domande, attraverso le funzioni di Istanze on line, sono le seguenti:

  • docenti dal 26 febbraio al 16 marzo;
  • personale educativo dal 28 febbraio al 19 marzo;
  • docenti IRC dal 21 marzo al 17 aprile;
  • personale ATA dall'8 marzo al 25 marzo.

L'amministrazione probabilmente pubblicherà l'ordinanza nella giornata di domani 23 febbraio.

In particolare, è stato previsto:

Dopo il comma 3 dell’art. 2 e dopo il comma 9 dell’art. 34 del CCNI sono aggiunti, rispettivamente, il comma 3-bis e il comma 9 bis, del seguente tenore letterale: “Ai sensi dell’art. 34, comma 8, del CCNL 18 gennaio 2024 è garantita a tutto il personale docente e DSGA la partecipazione alle procedure di mobilità purché rientrante nelle seguenti categorie:

a)      genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

b)      coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c)      coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

  1. coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
  2. padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
  3. uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
  4. uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
  5. parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d)      il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”

Testo del CCNI

Accordo modificativo e integrativo

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Patrizia D’Onofrio