INAIL – AMPLIAMENTO DELLA TUTELA ASSICURATIVA NEL COMPARTO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2023-2024

Dal Patronato INAS - CISL

 

Con la circolare n. 45 del 26 ottobre 2023 l’Inail ha reso operativo l’ampliamento della tutela assicurativa nel comparto scolastico introdotta dal c.d. Decreto Lavoro (ex art. 18 d. l. 48/2023) per il solo anno scolastico 2023-2024.

È indubbio, infatti, che la tutela assicurativa garantita alla categoria degli insegnanti e degli studenti abbia fino ad oggi funzionato con alcune limitazioni, determinando in molte fattispecie veri e propri vuoti di tutela.

In particolare, le indicazioni contenute nel T.U. che regolavano la disciplina previgente per la categoria degli insegnanti (compresi gli insegnanti della scuola per l’infanzia) erano rivolte al solo personale addetto a:

•uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche (per esempio, computer, tablet, proiettori, lavagne interattive multimediali, registro di classe elettronico e fotocopiatrici);

•esperienze tecnico scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro (scienze motorie, attività di sostegno, accompagnamento viaggi di istruzione);

•infortunio in itinere.

Per gli studenti (solo a partire dalla scuola primaria), invece, la tutela era limitata agli infortuni accaduti durante le esperienze tecnico-scientifiche, alle esperienze di lavoro e alle esercitazioni pratiche (scienze motorie, gite…), comprese le prove d’esame. Non era prevista la copertura assicurativa degli infortuni in itinere.

Oggi le novità introdotte dal Decreto Lavoro - al momento per i soli eventi lesivi verificatisi nell’anno scolastico e accademico 2023-24 - hanno ampliato la precedente copertura assicurativa che opera per tutti gli eventi riconducibili ai luoghi di svolgimento dell’attività lavorativa per gli insegnanti e nel luogo di apprendimento per gli studenti nonché alle loro pertinenze per cui vige la presunzione legale di pericolosità (ad esempio, urti contro suppellettili, infissi e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile ecc…).

Anche la categoria dei soggetti assicurati è stata estesa includendo i docenti a contratto e titolari di assegni o contratti di ricerca, fino ad ora rimasti sprovvisti di tutela perché estranei allo svolgimento delle esperienze tecnico- scientifiche, e gli alunni della scuola dell’infanzia impegnati nelle attività di apprendimento. Per gli studenti restano esclusi dalla tutela i soli infortuni in itinere, ad eccezione degli eventi lesivi verificatisi nel tragitto che collega il luogo di abitazione alla sede in cui si svolge l’esperienza di lavoro (c.d. alternanza scuola lavoro).