RICOSTRUZIONE DI CARRIERA Importanti novità

La Corte di Cassazione conferma il consolidato orientamento (da ultimo con sentenza n. 2232/2020) per cui la ricostruzione è sempre possibile ai fini del riconoscimento della corretta posizione stipendiale, fatta salva la prescrizione quinquennale per le differenze retributive

 

Gli interessati possono contattare i consulenti

per la redazione della diffida e per la valutazione di eventuali vertenze

Patrizia D’Onofrio                 3921010365

Giacomo Lamedica                3401280707

Stefano Matarazzo                 3479162095

Anna Piccirillo                      3290170157

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la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta nel 2020 sulla materia della ricostruzione di carriera del personale della scuola statale stabilendo il principio in base al quale l'anzianità di servizio non è soggetta a prescrizione ad eccezione delle differenze retributive per le quali continua ad operare la prescrizione quinquennale.

L’effettiva anzianità di servizio, dando per scontato il mancato accoglimento della diffida da parte del Ministero, può essere sempre accertata e riconosciuta dal Giudice del Lavoro. Tale principio è applicabile sia per il personale docente che per il personale ATA.

Sul tema della ricostruzione di carriera la Corte di Cassazione, con due sentenze del 2019, aveva già disciplinato le modalità di valutazione del pre-ruolo in maniera specifica per tutto il personale della scuola.

 Personale ATA

La Cassazione intervenendo sulle ricostruzioni di carriera ha disposto che l’anzianità maturata prima del ruolo deve essere interamente valutata al momento della ricostruzione della carriera senza l’applicazione della decurtazione di 1/3 per gli anni successivi al quarto.

 Personale docente

Per il personale docente l’anno scolastico è ritenuto valido ai fini della ricostruzione di carriera alla maturazione di almeno 180 giorni di servizio.

Di conseguenza, ai fini dell’applicazione della sentenza, sarà sempre necessario verificare la convenienza tra l’applicazione dell’articolo 485 del Dlgs.297/94 (4 anni e 2/3 per la parte eccedente al 4 anno su anno di 180 giorni) e il calcolo effettivo dell’anzianità maturata.

 La sentenza 2232/2020 prevedendo l’imprescrittibilità dell’anzianità di servizio ampia il numero degli aventi diritto al ricalcolo della ricostruzione di carriera.

Gli effetti degli eventuali ricalcoli delle ricostruzioni di carriera per il personale scolastico riguardano i seguenti benefici:

  1. differenze retributive che rimangono prescritte sino agli ultimi cinque anni
  2. contributi non previdenziali che in seguito a lettera di messa in mora anche all’Inps possono essere recuperati sino a 10 anni retroattivamente
  3. differenze nel Tfs o Tfr a seconda dell’anno di assunzione
  4. incidenza sulla prestazione pensionistica.

In considerazione della posizione contraria del Ministero, gli interessati, al fine di vedersi riconoscere i benefici di cui trattasi, devono instaurare il contenzioso davanti al Giudice del lavoro competente per territorio.

 Al fine di garantire il pieno riconoscimento delle differenze retributive, che come detto si prescrivono nel limite di 5 anni, si consiglia -comunque ed in ogni caso, indipendentemente dalla determinazione di instaurare o meno il contenzioso giudiziario- di interrompere la prescrizione inviando al Ministero dell’Istruzione apposita diffida che può essere redatta contattando i suindicati consulenti Cisl Scuola.