ASSEGNAZIONI PROVVISORIE-UTILIZZAZIONI 2017:

Firmata l'ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 2017/2018.

In particolare il CCNI prevede :
Nella provincia di titolarità si può presentare domanda di A.P. per i seguenti motivi :
a) ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
b) ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
c) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
d) ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti a) o b).
Possono inoltre produrre domanda di A.P. nella nuova provincia ottenuta con la mobilità 2017/2018 , per il comune di assistenza coloro che hanno beneficiato della precedenza prevista dall' art.13 del CCNI dell' 11 aprile 2017, ma su comune diverso rispetto a quello di assistenza .
Chi è entrato nella provincia nella quale sussistono i motivi ( lettere a-b-c-d ) non può chiedere l'A.P. per altro comune anche se diverso da quello per il quale sussistono i motivi.
A.P. per altra provincia
L'assegnazione provvisoria interprovinciale può essere richiesta per la provincia per quale sussistano i motivi ( lettere a-b-c-d ) da chi ha presentato domanda di mobilità senza ottenerla, ovvero non ha presentato domanda di mobilità.
Possono inoltre chiedere l'assegnazione provvisoria per la provincia per la quale sussistano i motivi ( lettere a-b-c-d) o per la quale si aveva diritto alle precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI sulla mobilità, coloro che con i movimenti 2017/2018 abbiano ottenuto una diversa provincia.
Infine possono chiedere l'A.P. anche fuori provincia coloro che pur avendo ottenuto il trasferimento abbiano motivi ( lettere a-b-c-d ) sopraggiunti dopo la scadenza delle domande di trasferimento.